Con l’accordo di Schengen, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi.

CONDIZIONI PER L’INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
L’ingresso in Italia di stranieri provenienti dall’esterno dello spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che: 
a) si presenti attraverso un valico di frontiera; 
b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l’attraversamento delle frontiere (tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento, il libero rientro nel Paese di rilascio). 
c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo (è esentato da tale dimostrazione lo straniero già residente nel territorio di una delle Parti contraenti e munito di regolare autorizzazione di soggiorno); 
d) ove prescritto, sia munito di valido visto d’ingresso o di transito. (N.B.: per soggiorni non superiori a 3 mesi, è esente da visto lo straniero già residente in uno Stato Schengen con regolare permesso di soggiorno; per l’Italia, tale esenzione non vale se l’ingresso avviene per motivi di “lavoro subordinato”, “lavoro autonomo” o “tirocinio”); 
e) non sia segnalato ai fini della non ammissione; 
f) non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen. 
La sanzione per l’assenza anche di uno solo dei suddetti presupposti è il respingimento dello straniero, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.

“Non stranieri”: i cittadini dei 18 Paesi appartenenti allo “spazio economico europeo” (SEE), che comprende i 15 membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) più i 3 ad essi equiparati (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 
“Stranieri”: i cittadini di tutti gli altri Paesi.

“Spazio Schengen”: l’insieme dei territori nazionali dei 15 Paesi che applicano la Convenzione (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia).

“Frontiera esterna”: il perimetro esterno dello spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne (è da considerarsi volo “esterno” qualunque volo in provenienza da o con destinazione esclusiva verso territori di Stati terzi).

A) VALICHI DI FRONTIERA 
Qualunque cittadino di una delle Parti contraenti, o straniero già proveniente da località situata all’interno dello spazio Schengen, può quindi varcare la frontiera interna italiana in qualunque luogo, senza che si proceda al controllo delle persone. 
Da località situata fuori dello spazio Schengen, invece, se ad entrare in territorio italiano è un “non-straniero”, questi è soggetto al solo controllo della cittadinanza; ma se ad entrare è uno “straniero”, egli è soggetto, prima dell’ingresso, a tutti i controlli di ammissibilità esercitati dall’Autorità di frontiera.

“Frontiere interne”: le frontiere che i suddetti 15 Paesi hanno in comune all’interno dello spazio Schengen, e cioè le loro frontiere terrestri comuni, i loro aeroporti adibiti al traffico interno, i loro porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori” (è da considerarsi volo “interno” qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle suddette Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo).

B) PASSAPORTI E ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere da tutte le Parti contraenti. 
1) Passaporto 
E’ il documento, internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare a recarsi da un Paese all’altro. Può essere: diplomatico, di servizio (o ufficiale o speciale o per affari pubblici) od ordinario; individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge o dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, aventi tutte la stessa cittadinanza e tutte viaggianti insieme e per la stessa finalità, di solito turistica; qualora non contenga le fotografie dei viaggiatori, i componenti del gruppo dovranno essere muniti anche di documento personale di identità corredato di foto). 
2) Documenti di viaggio equivalenti al passaporto.

C) DISPONIBILITA’ DI MEZZI FINANZIARI 
La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata non solo mediante esibizione di denaro contante, ma anche di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie assicurative o di titoli di credito equivalenti, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. 
Salvo i casi in cui sia previsto diversamente dalle norme summenzionate, lo straniero “deve indicare l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, anche con l’esibizione del biglietto di ritorno”. 
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO

D) VISTI 
Il visto, che consta di apposita “vignetta” (o “sticker”) applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico. 
Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri “diritto” all’ottenimento del visto, ma tutt’al più un semplice “interesse legittimo” 
Il visto non garantisce in assoluto l’ingresso, poiché l’Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. 
Ogni “straniero” che entri legalmente in Italia – sia esente da obbligo di visto che soggetto a visto – è tenuto a dichiarare la sua presenza nel territorio nazionale alla Questura della Provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dalla data dell’ingresso e ad avanzare contestuale richiesta di un “permesso di soggiorno”, che è il solo titolo che legittima il soggiorno dello straniero nel nostro territorio per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati nell’eventuale visto. 
Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni. 
I visti si dividono in 3 grandi categorie:
Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell’insieme delle Parti contraenti; possono essere: 
– di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza entrare in territorio nazionale; 
– di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo; 
– per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi (purché né la durata di un soggiorno ininterrotto né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen). 
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch’essi di transito aeroportuale (tipo A), di transito (tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C).

Visti per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionali” (VN): validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono chiamati “nazionali” perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali. 
N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli “stranieri” devono sempre munirsi di visto, anche se siano cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno (salvo rare eccezioni). 
Si anticipano le tipologie dei visto d’ingresso introdotte con il sopra citato decreto interministeriale (vedi successivo punto E): 
– adozione (VN) 
– affari (VSU) 
– cure mediche (VSU o VN) 
– diplomatico (VN) 
– familiare al seguito (VN) 
– gara sportiva (VSU) 
– inserimento nel mercato del lavoro (VN) 
– invito (VSU) · 
– missione (VSU o VN) 
– motivi religiosi (VSU o VN) 
– ricongiungimento familiare (VN) 
– studio (VSU o VN) 
– transito aeroportuale (VTL) 
– transito (VSU) · trasporto (VSU) 
– turismo (VSU) 
– vacanze-lavoro (VN) 
Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni (per i minori la richiesta deve essere sempre avanzata da un maggiorenne ed accompagnata dall’assenso di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale), per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio. 
La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato da una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, nella misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa. Tale documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà comunque attestare obbligatoriamente: 
– la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione a un viaggio organizzato, ecc.) 
– i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di andata e ritorno o, solo laddove le Compagnie subordinino l’emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazione, ecc.); 
– i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di credito od altri titoli quali “traveller’s cheques”, ecc.); 
– le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità di alloggio in affitto o di proprietà, lettera di invito, ecc.). 
Contestualmente al rilascio del visto d’ingresso la Rappresentanza consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. 

I Paesi terzi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Romania, Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

 

La cosiddetta “rete mondiale visti” è un complesso sistema di collegamenti telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero a ciò abilitate ed il Ministero degli Affari Esteri e, per il tramite di quest’ultimo, con il Sistema di Informazione Schengen, con le Autorità nazionali per la sicurezza e con le Autorità centrali degli altri Paesi “partners” che applicano la Convenzione di Schengen.

L’elenco dei Paesi soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale comprende i seguenti Stati: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.

Fonte: Comune di Bologna

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